IL FRANCHISING IN CONTO VENDITA

Franchising Conto vendita

Abbiamo visto che a differenza della formula tradizionale nel franchising in conto vendita, non viene concesso il diritto di utilizzo del marchio, dell’insegna, del know how aziendale e delle tecniche commerciali proprie della casa madre. L’oggetto del contratto riguarda più che altro la gestione delle merci, i residui di magazzino e l’invenduto, che possono essere piazzati sul mercato ad un prezzo di favore per i contraenti.

In pratica, il titolare del negozio non acquista alcun capo nella fase di approvvigionamento, non acquisisce la proprietà, ma “prenota” i prodotti per la vendita e quindi non si accolla il rischio di invenduti. Sarà tenuto a pagare solo ciò che viene venduto e quindi incassato, restituendo il resto della merce.

I VANTAGGI DEL CONTO VENDITA PER L’AFFILIATO

  • restituzione della merce che non si è riusciti a vendere;
    • zero rischi sostenendo i costi di approvvigionamento solo a seguito di una vendita certa;
  • non è previsto alcun costo iniziale;
  • riduzione dei costi di magazzino e margini di gestione maggiori;
  • possibilità di commercializzare prodotti di diverse marche aumentando l’offerta;
  • non sono presenti, salvo pattuizioni contrarie, diritti di esclusiva territoriale;
  • possibilità di offerta di prezzi sufficienti a fare margine, ma con un prezzo di mercato favorevole per il consumatore finale;
  • possibilità di commercializzare molti prodotti senza il timore di dover gestire l’invenduto.

LA LEGISLAZIONE DEL FRANCHISING IN CONTO VENDITA

Secondo il codice civile italiano il franchising in conto vendita è assimilabile alla fattispecie del “contratto estimatorio”.

L’Art. 1556 definisce il contratto estimatorio in questo modo: “con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Data la natura del contratto è necessario che all’acquirente sia concesso un lasso di tempo nel quale abbia la possibilità di rivendere il bene e, pertanto, deve escludersi l’esigibilità immediata della prestazione.”

È pertanto un contratto di tipo reale che si perfeziona con la consegna dei beni.

La particolarità sta nel rinvio del trasferimento della proprietà al momento in cui il contraente iniziale li rivende a terzi. Si configura il trasferimento della proprietà del bene, nel momento stesso in cui chi l’ha acquistato se ne spoglia. Se l’acquirente iniziale vende le merci la sua proprietà si concretizza, diversamente, non si realizza l’effetto traslativo.

La formula del franchising in conto vendita realizzando la fattispecie del contratto estimatorio, consente pertanto a chiunque voglia entrare nel commercio di essere da subito attivo senza pagare alcunché, acquistando solo la merce che crede riuscirà a vendere nel medio termine.

Per questa particolare natura, il franchising in conto vendita, viene talvolta indicato come “franchising a costo zero” oppure come “franchising a investimenti zero”. Ma esiste davvero un franchising che non comporta alcun investimento e se sì quanto sarà vantaggioso per l’affiliato? Ne abbiamo discusso qui.

Previous Post
Next Post